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Accordo europeo Bail-in

Nuove regole nella gestione delle crisi bancarie

L’Italia ha recepito a luglio 2015 la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, operativa dall'anno 2016, con la quale viene istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Per i creditori di una banca le novità sono rilevanti: in caso di dissesto finanziario, viene introdotta la “compartecipazione” degli investitori ed, in ultima ipotesi, dei correntisti per pagare parte del debito della banca, evitando il possibile conseguente fallimento.

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che, in caso di rischio o dissesto di un istituto di credito, consente alle autorità di risoluzione di disporre quelle attività necessarie per recuperare risorse o per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un adeguato patrimonio e a mantenere la fiducia del mercato (con la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni).

Il “bail-in” pertanto consente alla banca di continuare ad operare anche in caso di crisi o dissesto.

I depositi, fino a 100.000 euro a persona, sono protetti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti ed esclusi dal rischio di bail-in. Questa forma di protezione tutela le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito ed i certificati di deposito.

Riepiloghiamo, in ordine gerarchico, gli strumenti soggetti a bail-in: azioni e strumenti di capitale; titoli subordinati; obbligazioni e altre passività ammissibili; depositi superiori a 100.000 euro di persone fisiche e giuridiche (nella parte eccedente i 100.000 euro). Sono espressamente esclusi i depositi garantiti dal Fondo di Garanzia. Inoltre, tale categoria è gerarchicamente l’ultima ad essere chiamata in causa. Le banche sono tenute ad informare i clienti in maniera trasparente sulla collocazione di titoli, con particolare rilievo per quelli subordinati.

Le obbligazioni della BCC ravennate, forlivese e imolese sono garantite dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, fino all’importo massimo di 103.291,38 Euro a persona. Pertanto, restano escluse da un’eventuale “compartecipazione forzosa” al dissesto fino a tale cifra. Nessuna di esse, inoltre, ha la caratteristica di titolo subordinato. Occorre comunque verificare, per ciascun titolo, la presenza della garanzia, poiché alcune tipologie non sono ammesse alla copertura. Solo il sistema delle BCC ha un proprio Fondo di Garanzia.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In primo luogo, si sacrificano, quindi, gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro

 
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